Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso; della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione; della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti; della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti; della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare; della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
Per richiedere la trascrizione di un Atto di Stato Civile scaricare il modulo elencato di seguito che comprende la documentazione che dovrà essere consegnata in originale.
Contatti: statociv.lavalletta@esteri.it
Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI NASCITA
Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI MATRIMONIO
Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI UNIONE CIVILE
Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI MORTE
TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
Le sentenze di divorzio pronunciate all’estero non sono automaticamente valide in Italia. Devono essere trascritte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell’atto stesso.
Per richiedere la trascrizione del divorzio la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.
Documentazione da presentare
- a) Sentenze di divorzio pronunciate in Paesi appartenenti all’Unione Europea in merito ad azioni proposte dopo l’01/08/2022
– modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva ·> [scarica qui]
– certificato originale di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
– in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (Certificato concernente le decisioni in materia di responsabilità genitoriale) del regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
- b) Sentenze di divorzio pronunciate in Paesi appartenenti all’Unione Europea in merito ad azioni proposte dal 01.03.2001 e fino al 31.07.2022
– modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva ·> [scarica qui]
– certificato originale di cui all’Art. 39, Allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
– in presenza di figli minori, anche il certificato originale previsto dall’Art.39, Allegato II (Decisioni relative alla potestà genitoriale) del regolamento CE n.2201/2003 del 27 novembre 2003 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
– fotocopia di un documento valido di riconoscimento
- c) Sentenze di divorzio emesse in paesi NON appartenenti all’Unione Europea oppure in Paesi UE prima del 01.03.2001
– modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva ·> [scarica qui]
– copia della sentenza di divorzio passata in giudicato e legalizzata dalle autorità competenti del Paese di emissione (“Postilla” dell’Aja o legalizzazione equivalente – esenti Paesi UE)
– traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale – per vedere l’elenco dei traduttori ufficiali con firma depositata presso la Cancelleria Consolare ·> [cliccare qui]
– fotocopia di un documento valido di riconoscimento (passaporto o carta d’identità)