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Carta d’identità elettronica (CIE)

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno (e in futuro in ANPR). A ogni buon fine, si ribadisce la norma che ogni variazione di indirizzo di residenza debba essere tempestivamente comunicata a questa Ambasciata, per consentire l’ allineamento tra i vari uffici, senza il quale non si può rilasciare la CIE.

La Carta d’identità Elettronica – CIE può essere richiesta alla Cancelleria consolare dai cittadini residenti nella Circoscrizione Consolare, iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero. Si raccomanda di trasmettere la richiesta almeno 6 mesi prima della scadenza del documento in vigore. Sulla base di indicazioni ministeriali, si precisa che questa Cancelleria consolare non emette carte d’identità in formato cartaceo. La carta di identità cartacea (CIC) resta valida e l’uso è consentito fino alla sua scadenza.

Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.

1. Validità temporale

La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del titolare:

– 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

– 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

– 10 anni per i maggiorenni.

2. Modalità di richiesta

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata tramite la casella di posta elettronica: ci_ambmalt@esteri.it

Per gli adulti occorre inviare la seguente documentazione:

Modulo di richiesta

– copia fronte/retro del documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000 (passaporto o carta d’identità in corso di validità

– copia fronte/retro carta d’identità scaduta

– Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per il rilascio del passaporto è necessario presentare la dichiarazione di assenza di cause ostative, scaricabile cliccando qui

Per i minori occorre inviare la seguente documentazione:

Modulo di richiesta per minori

– copia fronte/retro del documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei genitori (passaporto o carta d’identità in corso di validità)

– copia fronte/retro carta d’identità del minore (scaduta o prossima alla scadenza).

Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

Una volta presentata la domanda di richiesta via email, questa Ambasciata provvederà a richiedere alla Questura il nulla osta e solo successivamente verrà fissato un appuntamento.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della pratica, in ragione di tempistiche tecniche, si invitano i connazionali a trasmettere le richieste almeno tre mesi prima della scadenza della carta d’identità.

Per quanto riguarda i tempi per il rilascio o rinnovo, il periodo di attesa potrà prolungarsi a causa di eventuali ritardi nelle risposte dei Comuni, o a causa di sempre possibili divergenze tra i dati in possesso dell’Anagrafe consolare e quelli in possesso dei Comuni, o in relazione al numero delle richieste.

All’appuntamento si dovrà consegnare tutta la documentazione in originale già citata, e una fototessera formato cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto ICAO. All’appuntamento per la richiesta CIE minori è necessaria la presenza dei genitori e del minore

L’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali, e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.

3. Costo

Il costo del documento è di:

– 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;

– 27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento, del documento già richiesto e non consegnato.

Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento, in contanti.

4. Consegna della carta d’identità

La CIE viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o altro recapito utile dichiarato dal richiedente), a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, solitamente entro 15 giorni dalla data della richiesta in Consolato.

In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista la giacenza presso il locale ufficio postale, al termine della quale il plico viene consegnato all’Ufficio consolare di riferimento, per un ulteriore tentativo di recapito.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Attenzione: le disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all’estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l’assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.

Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all’estero con i genitori, si suggerisce di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. coincidenza di cognome sul passaporto, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, ecc.).

A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

MODULISTICA

CIE – Modello richiesta per maggiorenni

CIE – Modello richiesta (minori)

CIE – Modello atto di assenso tra genitori

Atto di assenso per persona con figli minori

Per maggiori informazioni cliccare qui