Il passaporto può essere richiesto alla Cancelleria consolare dai cittadini residenti nella Circoscrizione Consolare oppure, in casi eccezionali, dai non residenti, solo e soltanto per comprovati e documentati motivi. In quest’ultimo caso si segnala che sarà necessario acquisire preventivamente il nullaosta e la delega espressa da parte dell’Ufficio competente per residenza (Questura o Rappresentanza Diplomatico/Consolare).
Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida.
Il passaporto ordinario è un passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 – ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
La validità del passaporto differisce in base all’età del titolare:
• per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
• per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
• per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati. La domanda per un nuovo passaporto può essere presentata durante gli ultimi 6 mesi di validità del passaporto oppure quando il documento è già scaduto.
Rilascio del passaporto
Per il rilascio del passaporto occorre inviare esclusivamente via e-mail a pass.lavalletta@esteri.it la seguente documentazione:
• modulo di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
• copia di: carta d’identità o passaporto in scadenza/scaduto;.
Al completamento della pratica, ottenuto se necessario il Nulla Osta e Delega della Questura competente, si concorderà un appuntamento per acquisire i dati biometrici e foto per il contestuale ritiro del passaporto.
Al fine di consentire il corretto svolgimento della pratica, in ragione di tempistiche tecniche, si invitano i connazionali a trasmettere le richieste almeno tre mesi prima della scadenza del passaporto.
Atto di assenso
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per il rilascio del passaporto è necessario presentare la dichiarazione di assenza di cause ostative, scaricabile cliccando qui
Passaporto individuale per i minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello stesso.
Gli esercenti la potestà genitoriale possono chiedere agli Uffici competenti a rilasciare il documento che i propri nomi siano riportati sul passaporto del figlio minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori
Ogni minore può ottenere un proprio passaporto personale con:
• apposita richiesta disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile qui) firmata da entrambi genitori, accompagnata da una fotocopia del proprio documento di identità o passaporto (ove possibile) e una fotocopia di un documento d’identità di entrambi i genitori.
Nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne o per l’iscrizione sul passaporto del figlio minorenne, occorre che il genitore consenziente si presenti all’Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l’atto di assenso. In tale lettera devono essere indicati l’indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente.
Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non sono giustificate, il Capo dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, con apposito decreto, può autorizzare d’ufficio il rilascio del passaporto al minorenne o la sua iscrizione sul passaporto del genitore.
AVVISO: dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alla c. d. dichiarazione di accompagnamento per i minori di 14 anni che viaggiano all’estero non accompagnati da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
• la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
• gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
• nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
• nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.
Rilevazione delle impronte digitali e casi di esenzione.
L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso la Cancelleria Consolare. Completata l’istruttoria, il richiedente potrà recarsi alla Cancelleria Consolare per la rilevazione delle impronte digitali e l’apposizione della firma. I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali e dalla firma.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:
a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).
In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.
Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.
Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 per il rilascio del passaporto ordinario, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50).
Contestualmente è stata abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario (quindi il contributo di € 73,50 è valido fino alla scadenza del documento), nonché quella di rilascio del passaporto temporaneo e di quello collettivo.
Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica è entrata in vigore l’8 luglio 2014. Il contributo si effettua tramite un pagamento in contanti allo sportello della Cancelleria Consolare.
Il passaporto potrà essere ritirato presso lo sportello della Cancelleria Consolare dopo aver constatato la correttezza dei dati in esso contenuto, dallo stesso richiedente o nel caso di un minore da almeno uno dei genitori.
Furto o smarrimento del passaporto
Occorre che il cittadino invii esclusivamente via e-mail a pass.lavalletta@esteri.it la seguente documentazione:
• denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
• documento di riconoscimento valido con fotografia;
• se possibile una copia del passaporto rubato o smarrito;
Furto o smarrimento del passaporto (non residenti a Malta)
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio in caso di smarrimento o furto del passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, l’Ambasciata d’Italia rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per ottenerlo, bisogna inviare esclusivamente via e-mail a consolare.lavalletta@esteri.it la seguente documentazione:
• denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
• 2 fotografie (uguali, frontali, a colori); da consegnare al momento del ritiro del passaporto.
• copia biglietto aereo con la data di partenza confermata.
Restituzione passaporti rubati o smarriti
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti a questa Cancelleria Consolare.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito un furto/smarrimento nell’ambito di questa circoscrizione consolare e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare questa Cancelleria Consolare per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
– ritiro diretto presso la Cancelleria Consolare;
– invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che, trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso la Cancelleria Consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
Rilascio Passaporti in “Urgenza”
Si ricorda agli utenti che i motivi che giustificano la domanda di emissione di passaporto “in urgenza” devono essere sempre comprovati documentati ed avallati dal responsabile dell’Ufficio.
L’urgenza potrà essere giustificata da:
• gravi motivi familiari/di salute, comprovati da appositi certificati;
• improrogabili necessità di lavoro, comprovate da richiesta scritta e firmata dal datore di lavoro o dal capo del personale. Tale richiesta dovrà riportare il nominativo del firmatario, il ruolo ricoperto ed il numero di telefono, dovrà essere redatta su carta intestata del datore di lavoro e accompagnata, se del caso, dalla prenotazione del volo, o altro titolo di viaggio.
La normativa vigente prevede che, oltre al normale costo del passaporto, siano da corrispondere i previsti “diritti di urgenza” pari a EUR 50,00.
!ATTENZIONE!
NON acquistate biglietti aerei, o analoghi titoli di viaggio, senza prima aver ottenuto il rilascio del passaporto. Il possesso di un titolo di viaggio NON è infatti considerato motivo d’urgenza per il rilascio del passaporto.