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Anagrafe consolare (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.
    Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.
    Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

L’iscrizione all’AIRE si può richiedere tramite il portale dei servizi consolari FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco  previa registrazione dell’utente nel sistema. Questa procedura permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” tra i servizi disponibili. Per accedere al portale: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ONLINE, SI CONSIGLIA DI ASSICURARSI DI DISPORRE DI STAMPANTE E SCANNER.

In alternativa, l’apposito modulo di richiesta, può essere consegnato personalmente all’ufficio consolare dall’interessato munito di documento di identità italiano (carta di identità e/o passaporto) e carta di residenza maltese oppure per via telematica all’ indirizzo di posta elettronica: aire.lavalletta@esteri.it allegando i suddetti documenti in copia fotostatica.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana

Sul portale Fast It https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco è attiva anche la funzionalità “Comunicazione della variazione della residenza”, che permette di comunicare all’Ambasciata l’eventuale cambio di indirizzo nella medesima circoscrizione consolare.

In alternativa, Scarica qui il modulo per aggiornamenti ai dati A.I.R.E. (cambio di indirizzo, trasferimento, rimpatrio). La segnalazione di variazioni ai dati A.I.R.E. può essere inviata via mail all’indirizzo aire.lavalletta@esteri.it allegando copia un documento di identità.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

AVVISO: Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

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