Il visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto si rivolge a cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del decreto legislativo (d.lgs.) n. 286/1998.
Il richiedente deve presentarsi di persona ed esibire la documentazione in originale e in formato cartaceo, fornendo le relative copie ove richiesto.
L’esame delle domande può richiedere fino a 90 giorni per i lavoratori da remoto e 120 per i nomadi digitali.
Non è possibile restituire il passaporto durante la fase di valutazione della domanda, se non a seguito di formale ritiro dell’istanza.
L’istante deve fornire:
- L’opportuno modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
- Un valido passaporto o documento di viaggio (e una copia) che soddisfi i seguenti criteri:
- La validità residua deve essere di almeno tre mesi.
- Deve contenere almeno due pagine vuote;
- Deve essere stato rilasciato negli ultimi 10 anni;
Il passaporto sarà custodito presso l’Ufficio consolare durante l’intera fase di trattazione della domanda e restituito a seguito dell’esito del procedimento.
- Valido permesso di soggiorno maltese (originale e copia);
- Una foto a colori formato passaporto, sfondo bianco, datata meno di 6 mesi (vedi specifiche);
- All’atto della presentazione della domanda di visto sia i “nomadi digitali” che i “lavoratori da remoto” dovranno dimostrare di essere lavoratori altamente qualificati. A tal fine il richiedente potrà presentare documenti attestanti:
- Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post-secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni. Qualora ottenuto in un paese extra UE, il titolo di studio dovrà essere munito di Dichiarazione di Valore o in alternativa di Dichiarazione di Comparabilità rilasciata da CIMEA.
- Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
- Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante. Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):
- dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera od ha operato;
- la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente);
- copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
- attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.
- Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione di competenza.
La documentazione comprovante i requisiti di cui sopra e rilasciata da Autorità/soggetti non appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stata legalizzata dalle competenti Autorità e corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale.
- Di disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo (€8.500,00) previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- Di disporre di una idonea sistemazione alloggiativa in Italia. A tal fine gli interessati potranno presentare:
- contratto di locazione di un appartamento, debitamente registrato.
- contratto di acquisto di un immobile, debitamente registrato (con annessa visura catastale dell’immobile).
- Di disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per l’intero periodo del soggiorno;
- Di avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.
- Copia di una prenotazione confermata di viaggio (volo/traghetto). I biglietti devono indicare il nominativo del passeggero, le date, le località di partenza, di eventuale transito e di destinazione. I biglietti devono inoltre essere emessi dalla compagnia di trasporto.
I “lavoratori da remoto” dovranno inoltre presentare:
- Il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27 quater, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L’importo della retribuzione annuale non deve essere inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT, reperibile al seguente percorso sulla banca dati dell’Istituto: Home > IstatData > Categorie > Conti nazionali > Conti e aggregati economici nazionali annuali > Dati > Valori Pro Capite > Retribuzioni interne lorde per unità di lavoro dipendente.
- Una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998.
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