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Anagrafe consolare (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA ed è un OBBLIGO del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, quali per esempio: voto all’estero, rilascio documenti di viaggio, rinnovo patente (solo in Paesi extra UE).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

L’iscrizione all’AIRE si può richiedere tramite il portale dei servizi consolari FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco previa registrazione dell’utente nel sistema. Questa procedura permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” tra i servizi disponibili. Per accedere al portale: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

Completata la procedura, il Consolato:

  • Verifica la corrispondenza dei dati anagrafici inseriti nella richiesta con i dati riportati sui documenti di riconoscimento;
  • Verifica la corrispondenza dell’indirizzo estero inserito con la prova di indirizzo inviata e controlla se la documentazione richiesta è completa;
  • Registra nello schedario consolare il connazionale richiedente ed eventuali familiari conviventi (italiani e non) inseriti nella richiesta;
  • Trasmette l’istanza al Comune italiano di iscrizione dell’ultima residenza ed invia una copia della comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dal richiedente.

In seguito il Comune:

  • Aggiorna i propri schedari anagrafici ed elettorali con la contestuale cancellazione di tutti i componenti del nucleo familiare (italiani e non) dalla propria Anagrafe della Popolazione Residente (APR) e la simultanea iscrizione del connazionale ed eventuali familiari italiani conviventi nella propria Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • Invia, di prassi, una notifica di avvenuta iscrizione AIRE all’indirizzo e-mail fornito dal richiedente.

L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (ES. studenti per corsi di studio o tirocini temporanei)
  • i lavoratori stagionali;
  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Le variazioni di indirizzo all’estero si comunicano all’ufficio consolare tramite apposita funzione del portale FAST IT: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.
Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.