Le sentenze di divorzio pronunciate all’estero non sono automaticamente valide in Italia. Devono essere trascritte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell’atto stesso.
Per richiedere la trascrizione del divorzio, la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.
Documentazione da inviare:
a) Sentenze di divorzio pronunciate in Paesi appartenenti all’Unione Europea in merito ad azioni proposte dopo l’01/08/2022:
- Modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva, reperibile nella sezione “Modulistica” del sito dell’Ambasciata;
- Certificato originale di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- In presenza di figli minori, Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (Certificato concernente le decisioni in materia di responsabilità genitoriale) del regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
b) Sentenze di divorzio pronunciate in Paesi appartenenti all’Unione Europea in merito ad azioni proposte tra il 03.2001 e il 31.07.2022:
- Modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva, reperibile nella sezione “Modulistica” del sito dell’Ambasciata;
- Certificato originale di cui all’Art. 39, Allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- In presenza di figli minori, anche il certificato originale previsto dall’Art.39, Allegato II (Decisioni relative alla potestà genitoriale) del regolamento CE n.2201/2003 del 27 novembre 2003 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
c) Sentenze di divorzio emesse in paesi NON appartenenti all’Unione Europea oppure in Paesi UE prima del 01.03.2001:
- Modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva, reperibile nella sezione “Modulistica” del sito dell’Ambasciata;
- Copia della sentenza di divorzio passata in giudicato e legalizzata dalle autorità competenti del Paese di emissione (Apostille dell’Aja o legalizzazione equivalente – esenti Paesi UE);
- Traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento (passaporto o carta d’identità).
Qualora la documentazione spedita sia completa e corretta, la sentenza di divorzio e i relativi atti non verranno restituiti ma trattenuti presso questo Consolato.