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Domanda di cambiamento del nome o del cognome

In base alla normativa italiana, il cittadino residente all’estero che vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome può presentare istanza per iscritto presso l’Ufficio consolare di riferimento per la circoscrizione di residenza all’estero, per il successivo inoltro alla Prefettura competente per Comune d’iscrizione AIRE. In alternativa, è possibile presentare istanza direttamente al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato Civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (per maggiori informazioni, consultare il Portale delle Prefetture).

Si evidenzia che per presentare l’istanza per il tramite dell’Ufficio consolare il richiedente deve essere iscritto all’AIRE di questa Ambasciata e l’atto di nascita deve essere stato trascritto in Italia.

Avvertenze di carattere generale

Ammissibilità delle domande:

Nell’ordinamento italiano l’istanza di cambio del nome o la modifica del cognome deve rivestire carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da solide e significative motivazioni adeguatamente documentate: cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Ulteriori chiarimenti:

  • L’Ambasciata non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;
  • L’Ambasciata non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento, la quale è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura;
  • L’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;
  • La legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
  • Tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, è svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana: chi non dovesse avere dimestichezza con la lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.

Procedura

Per le domande di cambiamento di nome o cognome sono previste le seguenti fasi.

  1. Richiesta dell’interessato su apposito formulario, reperibile nella sezione “Modulistica” del sito web.
    Nel caso in cui l’istanza riguardi un minore, si segnala che nella medesima sezione è disponibile uno specifico modulo che dovrà portare la firma di entrambi i genitori.
  2. Inoltro della domanda alla Prefettura competente;
    La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potrà essere:

    1. accettazione dell’istanza;
    2. rigetto dell’istanza;
    3. accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
  3. A seguito di accettazione dell’istanza, il Prefetto emette un Decreto di autorizzazione di affissione all’albo Consolare e/o all’albo pretorio del Comune AIRE del sunto della domanda di cambiamento del nome e/o del cognome;
  4. Effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa tassa consolare;
  5. Notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione da parte del richiedente o per il tramite dell’Ufficio consolare, che indica se vi sono state o meno opposizioni nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse;
  6. Accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, riscontro – entro 30 giorni – da parte della Prefettura, che può essere:
    1. Emissione di un Decreto di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome;
    2. Accoglimento di eventuali opposizioni presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse (a cui seguiranno indicazioni da parte del Prefetto).
  7. Consegna all’interessato del Decreto Definitivo.
  8. L’interessato richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome e/o di cognome per renderlo effettivo. Il Comune AIRE ha fino a 30 giorni di tempo per confermare l’avvenuta annotazione del Decreto. La procedura può dichiararsi conclusa e il cambiamento del nome e/o del cognome effettivo solo a seguito di conferma ufficiale da parte del Comune dell’avvenuta annotazione del Decreto nei registri di Stato Civile.

Nella domanda si dovrà:

  • Indicare chiaramente la modifica che si vuole apportare al nome e/o cognome;
  • Spiegare per esteso e dettagliatamente le ragioni alla base della richiesta;
  • Compilare tutti i campi del modulo e indicare il proprio indirizzo di residenza a Malta;
  • Prima di allegare qualsiasi documento aggiuntivo a supporto dell’istanza accertarsi che:
    • Sia legalizzato/apostillato dalle competenti autorità del paese che lo ha emesso;
    • Sia tradotto in italiano da un traduttore professionista;
    • La traduzione in italiano sia certificata.

Documentazione da produrre

  • Opportuno modulo d’istanza (per istanza di maggiorenne o concernente un minorenne), reperibile alla sezione “Modulistica” del sito web.
  • Copia del documento d’identità del richiedente comprensivo delle pagine con foto e firma (in caso di minorenni, di entrambi i genitori e dell’interessato).
  • Documentazione a sostegno dell’istanza, debitamente legalizzata e tradotta ove necessario.
  • In caso di minorenni, dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati.
  • Dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati redatta sul modello della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata in originale per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:

Ambasciata d’Italia a La Valletta

5, Vilhena Street – Floriana

FRN 1040

Per fissare un appuntamento per la presentazione dell’istanza, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo consolare.lavalletta@esteri.it specificando nell’oggetto “Istanza cambio nome/cognome – ” e indicando le proprie generalità.