Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
A seguito dell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute lo scorso 14 dicembre, l’ingresso in Italia dai Paesi o territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (Schengen + Israele) è consentito alle seguenti condizioni:
a) Presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli del formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), accessibile all’indirizzo https://app.euplf.eu/#/. Il PLF potrà essere visualizzato in formato digitale dai dispositivi elettronici oppure in copia cartacea stampata;
b) Presentazione al vettore, al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle Certificazioni verde Covid, rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente.
c) Presentazione al vettore, al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare PCR, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro (24) ore antecedenti all’ingresso in Italia.
Le certificazioni verdi Covid emesse da Autorità straniere sono riconosciuti in automatico, purché redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto (18) anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.
L’Ordinanza del 14 dicembre 2021 del Ministro della Salute, che contiene le disposizioni qui indicate, è in vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio 2021.