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Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, di seguito si fornisce un quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
  • la possibilità della doppia cittadinanza;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

L’acquisizione della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92, al comma 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; /…/

Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, quale cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

Come da recenti interpretazioni della Corte di Cassazione del combinato disposto fra l’art. 7 e l’art. 12 della legge 555/1912, il figlio minore di genitore italiano naturalizzatosi straniero, nato in uno Stato estero che gli abbia concesso la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, ha seguito le sorti del padre, perdendo anch’egli la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis.

Pertanto, nella predetta fattispecie sarà necessario comprovare che il discendente di chi abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera (al compimento della maggiore età e prima della nascita dei suoi discendenti), abbia richiesto di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 12, comma 2, con apposita documentazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato civile o dalla Sede diplomatico-consolare presso cui la dichiarazione di riacquisto è stata resa.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita o durante la minore età del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati.

  • Accertarsi che la discendenza abbia inizio da un avo italiano. Non ci sono limiti di generazioni, tuttavia il decesso dell’avo non deve essere avvenuto prima dell’ingresso del suo Stato di nascita nel Regno d’Italia.
  • Accertarsi che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età del suo discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo dovrà essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
  • Comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante atti di stato civile di nascita, matrimonio e morte; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, e muniti di traduzione ufficiale (anch’essa legalizzata). Non è necessario legalizzare documenti rilasciati da Autorità italiane. Si ricorda che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della nostra Costituzione. In questi casi non si potrà procedere per via amministrativa ma solo per via giudiziale. Si specifica che i certificati di battesimo rilasciati dalle parrocchie e legalizzati dalle competenti curie vescovili, ora possono essere accettati solo se è comprovato che, al momento della nascita dell’avo, non sussistevano i registri di stato civile comunali.
  • Attestare che né l’istante né gli ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati. Si attira particolarmente l’attenzione sul fatto che tutti gli errori, sia nei certificati originali che nelle traduzioni, debbono essere emendati prima della presentazione della domanda.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede legalmente lo straniero. L’appuntamento può essere richiesto al compimento della permanenza minima di due anni, con permesso di soggiorno maltese rinnovabile.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Cittadini maltesi e non maltesi

A decorrere dal 1 gennaio 2025, tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis (per discendenza) sono soggette al pagamento della somma di € 600.00 (seicento).  Il pagamento di detta somma può essere effettuato con bonifico bancario sul conto seguente: n. 50021199526 – IBAN: MT42VALL22013000000050021199526 – specificando nella causale: Sig./Sig.ra nome e cognome. Pratica riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si prega di effettuare il bonifico solo dopo aver ottenuto l’appuntamento.

La tariffa non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della domanda. L’esame della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza si basa sull’acquisizione dei certificati originali, che dovranno essere conservati agli atti e NON verranno restituiti. Tali certificati dovranno essere:

  • legalizzati per mezzo di Apostille (tranne i certificati italiani)
  • tradotti in italiano e muniti di conformità di traduzione e legalizzazione

L’esame della documentazione NON è possibile prima della ricezione del pagamento, si prega pertanto di non inviare allegati per email o fotocopie poiché saranno cestinati. E’ esclusiva responsabilità del richiedente procurarsi tutta la documentazione necessaria alla presentazione della propria istanza di cittadinanza.

I residenti presso questa circoscrizione consolare, i cui familiari abbiano già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso questa stessa Cancelleria Consolare, un altro Consolato italiano o presso il Comune, dovranno comunque presentare l’intera documentazione in originale, in relazione a tutti i diretti ascendenti.

  • Istanza compilata, ma senza data e firma (cliccare qui). La domanda dovrà essere firmata davanti al funzionario nel corso dell’appuntamento. Ai cittadini non comunitari sarà richiesto anche il pagamento per la legalizzazione della firma sulla domanda (€ 20.00).
  • Certificati di nascita, matrimonio e morte in originale dell’avo nato in Italia. Sarà necessario richiedere al Comune italiano di nascita l’estratto per riassunto dell’atto di nascita. Si ribadisce che i certificati di battesimo legalizzati dalle competenti curie vescovili potranno essere accettati solo se, al momento della nascita dell’avo, non sussistevano i registri di stato civile nel comune di questi. Qualora l’avo italiano si fosse naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, i discendenti non potranno fare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
  • Atto di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti dell’avo italiano.
  • Atto di nascita, di matrimonio e di nascita dei figli (se del caso) del richiedente.
  • Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza attestante la naturalizzazione o la non naturalizzazione dell’avo italiano emigrato. In caso di naturalizzazione, la dichiarazione dovrà indicarne la data. Qualora chiunque fra gli ascendenti abbia rinunciato alla cittadinanza italiana il richiedente non ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana.
  • Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, oppure le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione” nonché in tutti gli atti di stato civile che lo riguardano. Lo stesso dicasi per tutti gli atti di stato civile afferenti ai discendenti ed ai richiedenti qualora vi fossero discrepanze sui nomi dei genitori.
  • Si prega di ricontrollare, parola per parola, tutti i documenti stranieri, originali e traduzioni, per assicurarsi che non vi siano discrepanze o incongruenze nei nomi, cognomi, date e luoghi di nascita, età etc. In caso contrario, è necessario far modificare i certificati tramite una “dichiarazione ufficiale di modifica di un documento”, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato il documento o tramite un’ordinanza del Tribunale competente.
  • Passaporto del richiedente con fotocopia delle pagine con foto e firma.
  • (Solo per cittadini non maltesi) Coloro che sono in possesso di visto turistico o visto per studenti, non possono fare domanda presso questa Cancelleria Consolare. Si deve essere in possesso – alla data dell’appuntamento – di un permesso di residenza maltese da almeno 2 anni, rinnovabile.
  • (Solo per cittadini non maltesi) prova di residenza (contratto abitazione) e contratto di lavoro.
  • Diritto consolare di € 600,00 (seicento), da pagarsi in contanti al momento della presentazione della domanda.

Tutti i suddetti certificati e la Dichiarazione (tranne l’Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano) devono essere legalizzati e tradotti in italiano. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare il sito www.esteri.it) o legalizzata con Apostille, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Per informazioni riguardanti le traduzioni a Malta si prega di fare riferimento al seguente link:

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il traduttore dovrà certificare che ‘la traduzione effettuata in lingua italiana dalla lingua araba, inglese, russa, spagnola etc. è conforme al testo straniero’. Qualora ci si rivolga ad agenzie, dovrà essere il traduttore ad asseverare la traduzione e non il direttore dell’agenzia.

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE ED IN FOTOCOPIA. LE FOTOCOPIE NON DEVONO ESSERE FRONTE/RETRO: OGNI PAGINA UNA FOTOCOPIA

I documenti per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza non hanno scadenza.

Le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza italiana solo ai figli nati dal 01/01/1948 in poi. In caso contrario, si ricorda che sarà necessario procedere per via giudiziale, non amministrativa.

I richiedenti devono presentarsi di persona in Consolato (solo previo appuntamento).

Non è possibile fornire informazioni ad agenzie o studi legali, ma solo ai diretti interessati.

Il trattamento della pratica può richiedere fino a due anni tempo per essere completato.

N.B.: Contattare l’Ufficio Cittadinanza per un appuntamento (cittadinanza.lavalletta@esteri.it ) solo dopo aver raccolto TUTTA la documentazione richiesta.

clicca qui per scaricare la domanda/istanza

Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

  • colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
  • il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92)

Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori acquistano una cittadinanza straniera.

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
  • adozione;
  • naturalizzazione del genitore.
  • Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso di riconoscimento o se la dichiarazione giudiziale riguardi un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso un’elezione di cittadinanza (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

Qualora il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

  • atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
  • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
  • certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni: il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore. Potrà essere provata a mezzo certificati scolastici, permessi di residenza etc.

Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

si leggano le relative informazioni dal link seguente: Cittadinanza per naturalizzazione

Acquisto cittadinanza per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 19 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1) dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2) dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

  1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
  2. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  3. certificato di attuale residenza;
  4. certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
  5. certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
  6. attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
  7. ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
  8. certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
  9. certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  10. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  11. attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
  12. ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

  1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
  2. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  3. certificato di residenza attuale;
  4. certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
  5. attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
  6. ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinanza automaticamente:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Il costo dell’atto è di 50 euro. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • certificato di cittadinanza italiana;
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
  • documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori acquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Riacquisto della cittadinanza

La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidi;
  • certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 600 Euro.