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Stato civile

 

Stato civile

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:

della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Per richiedere la trascrizione di un Atto di Stato Civile scaricare il modulo elencato di seguito che comprende la documentazione che dovrà essere consegnata in originale.

Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI NASCITA

Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI MATRIMONIO

Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI UNIONE CIVILE

Modulo per la richiesta di trascrizione ATTO DI MORTE

TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO

Le sentenze di divorzio pronunciate dagli organi giurisdizionali stranieri, per essere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri di Stato Civile del Comune italiano competente.

La procedura viene attuata su istanza di parte del richiedente. L’istanza di trascrizione della sentenza di divorzio può essere presentata direttamente dall’interessato presso il Comune italiano oppure tramite la Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui è stata pronunciata la sentenza.

Per trasmettere l’istanza di trascrizione della sentenza di divorzio, la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

Modulo per la trascrizione di un divorzio

Modello standard cert. Art.39 annex 1

 


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